Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Attestazione dell'OdV degli obblighi di pubblicazione 2022

Data: 08-06-2022

Allegati

File con estensione pdf Documento di attestazione 2022: documento_di_attestazione_2022.pdf
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File con estensione generica Griglia di rilevazione 2022: griglia_rilevazione_2022.xls
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File con estensione pdf Scheda di sintesi 2022: scheda_di_sintesi_sulla_rilevazione_degli_oiv_o_degli_organismi_con_funzioni.pdf
(Pubblicato il 21/05/2025 - Aggiornato il 21/05/2025 - 312 kb - pdf)
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