Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
In questa sezione sono pubblicate le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo, come previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
Contenuto inserito il 29-05-2024 aggiornato al 22-05-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC cineca@pec.cineca.it Centralino 051/6171411 P. IVA 00502591209
Avviso sull'utilizzo dei cookies
Questo sito non utilizza tracker o cookie diversi da quelli tecnici strettamente necessari al suo funzionamento. Il consenso al trattamento non è richiesto.