Pianificazione e governo del territorio

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 39 commi 1, 2, 3, 4

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
b) lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.


Nota:

Art. 39 D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.

 

Non applicabile.

Contenuto inserito il 21-05-2024 aggiornato al 21-05-2024
Recapiti e contatti
Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC cineca@pec.cineca.it
Centralino 051/6171411
P. IVA 00502591209
Linee guida di design per i servizi web della PA