Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Nota:
Art. 25, comma 1, D.lgs. 33/2013.
Cineca non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto. Ne consegue che non vi sono dati e informazioni da pubblicare a norma del decreto legislativo n.33 del 2013.
Contenuto inserito il 14-05-2024 aggiornato al 14-05-2024
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