Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Ai sensi dell'art. 3, comma primo, dello Statuto Consortile:

 

"Gli Enti consorziati realizzano a mezzo del Consorzio loro compiti di produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della ricerca. A tale fine, il Consorzio persegue i seguenti scopi nei confronti sia degli Enti consorziati sia dei terzi, ma sempre nell’interesse degli Enti consorziati:

a) promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni; 

b) garantire i servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca anche applicata, pubblica e privata;

c) favorire il trasferimento tecnologico al pubblico nel campo dell’informatica, anche promuovendo la costituzione di nuove iniziative produttive e favorendo le iniziative delle Università e degli Enti di ricerca consorziati;

d) gestire un centro che, con proprie strutture o con collegamenti opportuni, assicuri servizi informatici gestionali e di elaborazione a tutti i consorziati, con priorità al MIUR e alle Università;

e) consentire l’utilizzo delle risorse e dei servizi anche ad altri Enti Pubblici e Privati sulla base di apposite convenzioni o contratti;

f) elaborare, predisporre e gestire, nell’interesse del sistema nazionale dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il contributo previsto nell’art. 16, comma 1, lettera b), appositi sistemi informatici; g) realizzare una rete di collegamento a banda larga che faciliti l’utilizzo delle disponibilità del Centro da parte dei Consorziati e dei Ministeri interessati con diramazioni dai punti di collegamento principali a rilevanti centri locali di utenza; h) sviluppare ricerche per l’utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili."

Contenuto inserito il 20-05-2024 aggiornato al 20-05-2024
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