Informazioni ambientali

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.


Nota:

Direttiva Efficienza Energetica EED 2023/1791

La direttiva UE EED 2023/1791 e il suo regolamento delegato 2024/1364, intendono contribuire a modernizzare l’economia dell’Unione e a renderla efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, istituendo un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati.

Infatti, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) consuma sempre più energia. La strategia digitale dell’Unione ha evidenziato la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza in merito all’impronta ambientale degli operatori delle telecomunicazioni.

A norma dell’articolo 12 della direttiva UE 2023/1791, gli Stati membri sono tenuti ad imporre ai titolari e ai gestori dei centri dati di rendere pubbliche le informazioni di cui all’allegato VII della medesima direttiva.

Le informazioni sono rese pubbliche all’interno di una banca dati messa a disposizione dalla Commissione Europea previa autorizzazione da parte di Ministeri nazionali competenti.

Oltre alla rendicontazione in portale europeo, facendo riferimento ai “chiarimenti sulle modalità di adempimento dell’obbligo previsto dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”, le informazioni richieste devono essere rese pubbliche da parte dei titolari e gestori all’interno del proprio sito internet.

 

» Rendicontazione Direttiva Europea sull'efficienza energetica EED 2023/1971 - Obblighi per i Data Center

Contenuto inserito il 21-05-2024 aggiornato al 22-05-2025
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